Art. 6.
(Spese di funzionamento del Servizio).

      1. Le spese di funzionamento del Servizio sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

 

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